Onorevoli Colleghi! - Il problema della casa per gli ufficiali, per i sottufficiali, ed in genere per il personale militare di carriera, è stato posto all'attenzione dei due rami del Parlamento da almeno sette, se non anche otto, legislature, ma sinora - salvo conclamate e, possiamo dire, scontate dichiarazioni di solidarietà e di comprensione - non ha trovato soluzione. Nella XIV legislatura la proposta di legge per permettere l'anticipazione di parte della liquidazione per l'acquisto della prima casa (atto Camera n. 2170) è stata discussa da questo ramo del Parlamento, senza arrivare ad approvazione, vedendo però un consenso complessivo da parte delle forze politiche ad intervenire in questa direzione e l'allargamento sia della platea degli interessati che dello spettro delle possibilità di applicazione. La presente proposta di legge raccoglie i frutti di quella discussione e prevede la possibilità per il personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine di farsi anticipare la

 

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liquidazione maturata per fare fronte alle spese cardine della vita di una famiglia, quali l'acquisto della casa, il matrimonio dei figli e eventuali cure mediche che comportino spese rilevanti.
      A noi interessa studiare un modo che consenta agli ufficiali e ai sottufficiali, al personale di carriera e al personale equiparato delle Forze di polizia, di entrare durevolmente in possesso di una abitazione, tema su cui si è accentrata un'attenzione ancora maggiore da quando si è cominciato a parlare di vendita degli alloggi della Difesa e in considerazione dell'aumento molto alto del costo degli immobili avvenuto in questi ultimi anni.
      L'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, al sesto comma dispone che: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta» per l'acquisto della casa.
      Questo principio, altamente sociale, e sancito - come abbiamo detto - per il settore privato, a nostro giudizio, e con piena convinzione, può essere esteso ai militari e agli appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio permanente.
      In altre parole - e naturalmente a determinate condizioni - chiediamo che al personale sia riconosciuto il diritto di domandare, ed ottenere, l'anticipata utilizzazione di una quota parte della indennità che gli spetterebbe al momento della pensione, formata dagli accantonamenti mensili del dipendente e dalla quota versata dallo Stato.
      Se la liquidazione di fine servizio e il trattamento pensionistico altro non sono che il godimento rinviato di una parte della corrente retribuzione, non vediamo motivi per cui lo Stato debba o voglia impedire al personale di utilizzare importi di sua proprietà per fare fronte a spese che possono mettere in crisi il bilancio di una famiglia o, meglio ancora, per un fine sociale quale è quello della acquisizione di un bene assolutamente primario come la casa di abitazione, tenendo anche conto che, per l'articolo 47 della Costituzione, la Repubblica «favorisce l'accesso (...) alla proprietà dell'abitazione».
 

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